Descrizione
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, così come modificato dalla legge n°46 del 07/05/2009, il voto domiciliare è previsto in favore degli elettori:
1) affetti da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali,
2) affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei mezzi di trasporto,
sono ammessi al voto presso la suddetta dimora.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco, nel periodo dal 29 aprile 2025 al 19 maggio 2025, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione, indicandone l’indirizzo completo.
Alla dichiarazione devono essere allegati:
- la copia della tessera elettorale
- il certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASUR da cui risulti l’esistenza o di una infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire all’elettore di recarsi al seggio oppure di una infermità gravissima, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato, che rende impossibile l’allontanamento dell’elettore dall’abitazione con i mezzi di trasporto (art. 1, comma 1, della legge n°46/2009).
Nello stesso certificato potrà essere altresì attestato che l’elettore deve essere assistito nel voto da un accompagnatore.
Il funzionario medico designato al rilascio dei certificati non può essere candidato né parente fino al quarto grado di candidati.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune
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Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2025, 15:22